La Legge
Regionale n. 16 del 24 novembre 2001, “affida ai Comuni e alle Aziende
Sanitarie il compito di assicurare il controllo e la protezione della
popolazione canina e felina; inoltre, il Comune è obbligato ad applicare
politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in
alcun modo la salute fisica e psicologica del animali considerati randagi”.
Mercoledi iniziano
le audizioni sulla proposta del Movimento 5 Stelle sulla tutela degli animali e lotta al
randagismo, con la speranza che essa possa essere approvata entro l'anno in Consiglio Regionale.
La proposta del M5S, firmatario
Consigliere Regionale Luigi Cirillo, in sintesi è
finalizzata al miglioramento della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. In
particolare, si introducono delle modifiche per garantire il benessere degli
animali d’affezione e a migliorare gli strumenti di tutela degli stessi e di
gestione delle strutture destinate a ospitarli. Ad esempio si dispone che la
cedola identificativa, predisposta al momento dell’iscrizione presso l’anagrafe
canina contenga altresì l’indicazione degli interventi di profilassi e di
polizia veterinaria eseguiti sull’animale, così da costituire una scheda
informativa completa dell’animale, idonea a identificarlo in ogni suo aspetto e
ad agevolare eventuali trattamenti cui lo stesso debba sottoporsi. Si
disciplinano le corrette modalità di svolgimento delle prestazioni di primo
soccorso veterinario per i cani e per gatti feriti nonché, al fine di
implementare il benessere degli animali, gli accertamenti in ordine a
segnalazioni scritte inerenti al benessere degli animali e di interventi di
sterilizzazione e degenza post-operatoria di cani e gatti vaganti prima
dell’inoltro alle strutture competenti. Di rilievo l’articolo 3 che garantire l’aggiornamento annuale del piano delle sterilizzazioni,
predisposto dalle AA.SS.LL., per rendere operative le procedure di
sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi. Importante
anche l’articolo successivo che disciplina rifugi e ricoveri, in modo da conformare
le loro dotazioni alla normativa vigente prevedendo che essi dispongano di
idoneo impianto di approvvigionamento idrico, di impianto di smaltimento di
rifiuti solidi e liquidi e di idonea recinzione. L’articolo 5 pone
disposizioni per la detenzione degli animali nei canili, finalizzati a
preservare i cani medesimi e a garantire la loro incolumità e l’articolo 6 pone
disposizioni in ordine ai rifui gestiti da associazioni o privati cittadini che
offrono ricovero a proprie spese a cani randagi volte a garantire il benessere
degli animali custoditi.
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