Albert

Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo, lo cambiano davvero. (Albert Einstein)

"Non sono andato via , sono lì, sento, osservo e guardo, dobbiamo cambiarlo questo Paese è ognuno di voi deve fare la propria parte." (Beppe Grillo)

Sull'incompatibilità dei Consiglieri Comunali

In considerazione di quanto emerso negli ultimi giorni, nel ribadire che a prescindere dagli aspetti giuridico-normativi, da cittadini e genitori, gradiremmo sempre e comunque che la politica rimanesse al di fuori dall’ambito scolastico, in modo da assicurare agli organi collegiali della scuola la giusta neutralità e trasparenza, invitiamo tutti ad una attenta analisi della giurisprudenza, che è concorde nel ritenere, pur da diversi punti di vista, che rientrano fra le competenze degli Enti Locali la vigilanza e la gestione delle Scuole Pubbliche del territorio.

Secondo la magistratura contabile infatti, il D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), sancisce in modo inequivocabile gli oneri in materia a carico dei Comuni.
Dal quadro normativo emerge, infatti, secondo la stessa, che il legislatore abbia inteso suddividere le competenze tra Enti locali e Stato, intestando ai primi le spese e la gestione relative sia ai beni immobili, sia alle attrezzature che ai servizi, necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche; al secondo le spese relative allo svolgimento dell’attività didattica in senso stretto.

“Spetta ai responsabili (Comune e Istituzione Scolastica), secondo la disciplina vigente, la vigilanza sul corretto ed economico impiego delle spese.” 

“Tenuto conto che esula dalle competenze di questa Sezione esprimere pareri che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell’amministrazione attiva, resta in capo all’ente locale l’individuazione delle singole spese accollabili in quanto utili al funzionamento degli istituti scolastici di propria competenza, ovviamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio opportunamente programmati.”

Anche l’avvocatura dello stato è intervenuta in merito: “il diritto allo studio si fonda sulla normativa esistente, gli Enti locali devono fare la loro parte per la garanzia di questo diritto”.

Quindi che vi sia una diretta correlazione di gestione e vigilanza dell’Ente locale sull’Istituzione scolastica pubblica territoriale, emerge chiaramente da parte di autorevoli organi dello Stato.


Per quanto concerne la questione Art. 63 del TUEL, più volte citata in questi giorni, ci permettiamo di segnalare agli interessati che:

  1. La valutazione della sussistenza delle cause di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare le questioni riguardanti i propri componenti.
    Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del D.Lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, allo stesso modo, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio medesimo, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti ritenuti necessari.

    Per cui non spetta al Segretario Comunale esprimersi sull’eventuale sussistenza di incompatibilità di un Consigliere Comunale, mentre spetterebbe al Presidente del Consiglio Comunale conoscere le norme che regolano il funzionamento dell’organo presieduto.

  2. Rientrano tra le cause di incompatibilità le cause ostative derivanti dal ricoprire cariche od uffici che possono creare situazioni di conflitto di interesse tra ente ed eletto, il quale verrebbe a trovarsi nella posizione di controllore e di controllato, di sovvenzionante e di sovvenzionato, sia determinate situazioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dell’ente, in quanto il consigliere, profittando della carica, potrebbe influenzare, in qualche modo, la volontà dell’amministrazione elettiva di cui fa parte.

  3. l’Art. 7 del più volte richiamato TUEL sancisce che: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”.
    Quindi con l’Art 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, l’Ente non ha fatto altro che regolamentare in modo specifico e giuridicamente corretto, una materia di propria competenza. Se così non fosse allora è da ritenere che il Regolamento del Consiglio Comunale è stato approvato con contenuti e forme in contrasto alla normativa vigente.


Lasciamo ai Cittadini la consueta riflessione in merito alla vicenda.

Attivisti 5 Stelle Vico Equense - Amici di Beppe Grillo

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