Con il presente
comunicato, come già fatto da alcuni rappresentanti istituzionali del Movimento
(Cittadino Deputato Gallo Luigi), ci
preme fare alcune precisazioni circa il contributo volontario scolastico.
Premesso che le condizioni economiche e sociali non possono assolutamente essere un limite per il libero accesso al sapere e che a tutti, dovrebbe essere garantito il diritto allo studio in forma completamente libera e senza alcun costo di qualsiasi natura da sostenere, ricordiamo che a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il principio dell'obbligatorietà' e gratuità dell'istruzione, previsto dall'art. 34 della Costituzione, e' stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Premesso che le condizioni economiche e sociali non possono assolutamente essere un limite per il libero accesso al sapere e che a tutti, dovrebbe essere garantito il diritto allo studio in forma completamente libera e senza alcun costo di qualsiasi natura da sostenere, ricordiamo che a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il principio dell'obbligatorietà' e gratuità dell'istruzione, previsto dall'art. 34 della Costituzione, e' stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Diversi documenti
ufficiali chiariscono in modo inequivocabile la natura e la destinazione del
contributo volontario scolastico, tra tutti ricordiamo le Circolari
Ministeriali MIUR n. 312/2012 Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi
scolastici alle famiglie e MIUR n. 593/2013 Richiesta di contributi
scolastici alle famiglie.
Purtroppo spesso le scuole, per evitare di far
scoprire alle famiglie che il contributo è volontario, non forniscono questa
indicazione anzi, mascherano l’importo del contributo volontario (che ricordiamo
il MIUR specifica che è possibile richiedere solo per attività extracurriculari)
come tassa d’iscrizione.
A tal proposito
segnaliamo che lo stesso MIUR nelle citate circolari ha specificato che:
“1’iscrizione e
la frequenza del corso di studi prescelto rappresentano 1ivel1i essenziali di
prestazioni che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine
di assicurare alla totalità degli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo
studio. Qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente
necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle
famiglie, come già chiarito nella precedente nota n. 312 (rimborso
assicurazione alunni), può essere quindi richiesta soltanto quale contribuzione
volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie, con spirito collaborativo
e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell‘offerta
formativa e al suo ampliamento al di la dei livelli essenziali.
Tale impianto,
ovviamente, non può essere messo in discussione in nome del1’autonomia
scolastica, la quale, come e noto, e funzionale al perseguimento degli
obiettivi del sistema nazionale di istruzione e deve evidentemente svolgersi
nel pieno rispetto delle norme, soprattutto se di rango costituzionale, poste a
tutela di tali obiettivi, nonché nell’osservanza delle disposizioni emanate
dall’amministrazione centrale.
Sul sito del Ministero delle Pubblica Istruzione
ci sono le seguenti indicazioni, che i Dirigenti scolastici dovrebbero far
rispettare; "In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non
e' consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi
genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle
connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale
didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto
delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti
per responsabilità civile e infortuni, libretto delle assenze). Eventuali
contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali
contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella
massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento
dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più
elevati. E'
pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d'ufficio,
subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
Ricordiamo che i
contributi
volontari versati alle scuole sono detraibili dalle tasse, purché
venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata
la seguente dicitura: “erogazione liberale
per l'ampliamento dell'offerta didattica e formativa, l'edilizia scolastica, l'innovazione tecnologica”.
Se le famiglie
non specificano tali diciture all’atto del versamento, il contributo pagato non può essere fiscalmente
detratto.
Si
segnala infine che deve essere garantita preventiva informazione alle famiglie
sulla destinazione dei contributi volontari richiesti, in modo tale da poter
assicurare, la dovuta conoscenza delle attività extracurriculari programmate,
al fine di permettere alle stesse, in maniera consapevole, di decidere se
accettare o meno.
Attivisti 5 Stelle Vico Equense
Nessun commento:
Posta un commento