Albert

Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo, lo cambiano davvero. (Albert Einstein)

"Non sono andato via , sono lì, sento, osservo e guardo, dobbiamo cambiarlo questo Paese è ognuno di voi deve fare la propria parte." (Beppe Grillo)

Scuola Pubblica Contributo Volontario oppure Tassa obbligatoria.



Con il presente comunicato, come già fatto da alcuni rappresentanti istituzionali del Movimento (Cittadino Deputato Gallo Luigi),  ci preme fare alcune precisazioni circa il contributo volontario scolastico.
Premesso che le condizioni economiche e sociali non possono assolutamente essere un limite per il libero accesso al sapere e che a tutti, dovrebbe essere garantito il diritto allo studio in forma completamente libera e senza alcun costo di qualsiasi natura da sostenere, ricordiamo che a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il principio dell'obbligatorietà' e gratuità dell'istruzione, previsto dall'art. 34 della Costituzione, e' stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Diversi documenti ufficiali chiariscono in modo inequivocabile la natura e la destinazione del contributo volontario scolastico, tra tutti ricordiamo le Circolari Ministeriali MIUR n. 312/2012 Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici alle famiglie  e  MIUR n. 593/2013 Richiesta di contributi scolastici alle famiglie.
Purtroppo spesso le scuole, per evitare di far scoprire alle famiglie che il contributo è volontario, non forniscono questa indicazione anzi, mascherano l’importo del contributo volontario (che ricordiamo il MIUR specifica che è possibile richiedere solo per attività extracurriculari) come tassa d’iscrizione.
A tal proposito segnaliamo che lo stesso MIUR nelle citate circolari ha specificato che:
“1’iscrizione e la frequenza del corso di studi prescelto rappresentano 1ivel1i essenziali di prestazioni che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine di assicurare alla totalità degli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo studio. Qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, come già chiarito nella precedente nota n. 312 (rimborso assicurazione alunni), può essere quindi richiesta soltanto quale contribuzione volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell‘offerta formativa e al suo ampliamento al di la dei livelli essenziali.
Tale impianto, ovviamente, non può essere messo in discussione in nome del1’autonomia scolastica, la quale, come e noto, e funzionale al perseguimento degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e deve evidentemente svolgersi nel pieno rispetto delle norme, soprattutto se di rango costituzionale, poste a tutela di tali obiettivi, nonché nell’osservanza delle disposizioni emanate dall’amministrazione centrale.
Sul sito del Ministero delle Pubblica Istruzione ci sono le seguenti indicazioni, che i Dirigenti scolastici dovrebbero far rispettare; "In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non e' consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per responsabilità civile e infortuni, libretto delle assenze). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E' pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d'ufficio, subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
Ricordiamo che i contributi volontari versati alle scuole sono detraibili dalle tasse, purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta didattica e formativa, l'edilizia scolastica,  l'innovazione tecnologica”.
Se le famiglie non specificano tali diciture all’atto del versamento, il contributo pagato non può essere fiscalmente detratto.

Si segnala infine che deve essere garantita preventiva informazione alle famiglie sulla destinazione dei contributi volontari richiesti, in modo tale da poter assicurare, la dovuta conoscenza delle attività extracurriculari programmate, al fine di permettere alle stesse, in maniera consapevole, di decidere se accettare o meno.


                                                                           Attivisti 5 Stelle Vico Equense

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